Art. 114.
                Restituzione ai ruoli di provenienza

  Il  personale  di  cui al presente decreto, se gia' appartenente ad
altro  ruolo  del  personale  ispettivo, direttivo e docente, puo', a
domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.
  La   restituzione   ha  effetto  dall'inizio  dell'anno  scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.
  Il  provvedimento  di  restituzione e' adottato dal Ministro per la
pubblica  istruzione  e,  per  il  personale  appartenente  ai  ruoli
provinciali, dal provveditore agli studi.
  Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei
casi  di  incapacita'  o  di  preesistente  insufficiente  rendimento
attinenti  alla  funzione  direttiva, con decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
  Il  personale  restituito al ruolo di provenienza assume in esso la
posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di
permanenza nel ruolo stesso.