Art. 115.
                      Riammissione in servizio

  Al  personale  di  cui al presente decreto si applicano, per quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957, numero 3.
  La  riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del
posto  o  della  cattedra  e non puo' aver luogo se la cessazione dal
servizio  sia  avvenuta  in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciali.
  Il  personale  riammesso  in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica  ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
  Il  provvedimento  di  riammissione  in  servizio  e'  adottato dal
Ministro  per  la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della  pubblica  istruzione,  per  il personale appartenente ai ruoli
nazionali  e  dal  provveditore  agli  studi,  sentito  il  consiglio
scolastico  provinciale,  per  il  personale  appartenente  ai  ruoli
provinciali.
  La   riammissione  in  servizio  ha  effetto  dall'anno  scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.