Art. 116.
 Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza

  Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di
quiescenza  si  applicano  le  disposizioni  previste dal testo unico
delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza del personale civile e
militare  dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  Sono  riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente
riconosciute,  per  i  periodi  in  cui  i servizi stessi siano stati
retribuiti.  Il  relativo  contributo  di  riscatto  e' fissato nella
misura del 18 per cento.