Art. 117.
         Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali

  Per  la  valutazione  dei servizi speciali ai fini previdenziali si
applicano  le  disposizioni  previste dal testo unico delle norme sul
trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032.
  Sono  riscattabili  ai  fini previdenziali anche i servizi previsti
nel secondo comma del precedente art. 116.