Art. 117. Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.