Art. 118. Applicabilita' Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.