Art. 118.
                           Applicabilita'

  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano al personale
ispettivo,  direttivo  e  docente  di  ruolo  degli istituti e scuole
statali  di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli
insegnanti  tecnico-pratici  e  gli  assistenti  dei  licei  e  degli
istituti  tecnici,  gli  insegnanti di arte applicata, gli assistenti
delle   accademie   di   belle   arti  e  dei  licei  artistici,  gli
accompagnatori  di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al
personale  direttivo  ed  educativo  dei  convitti  nazionali e degli
educandati  femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
di  istruzione  tecnica  e  professionale  si  applicano altresi', in
quanto   compatibili,  al  personale  non  di  ruolo,  salva  diversa
particolare  disposizione della disciplina del personale non di ruolo
statale.