Art. 119. Ruolo degli ispettori tecnici periferici E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica: 45 posti per la scuola materna; 245 posti per la scuola elementare; 160 posti per la scuola media; 150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialita' professionali, dell'educazione fisica e sportiva. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione e' effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e tecnico-professionali. I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali. In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalita' di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia' costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita'. Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.