Art. 119.
              Ruolo degli ispettori tecnici periferici

  E'  istituito  il  ruolo  degli ispettori tecnici periferici con la
seguente dotazione organica:
    45 posti per la scuola materna;
    245 posti per la scuola elementare;
    160 posti per la scuola media;
    150  posti  per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.
  Il  Ministro  per  la  pubblica istruzione provvede, nel limite dei
contingenti  dei  posti di organico previsti nel precedente comma per
la  scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
di   secondo  grado,  alla  ripartizione  dei  posti  per  i  settori
dell'insegnamento  linguistico-espressivi,  delle  scienze storiche e
sociali,   delle   scienze  matematiche  e  naturali,  delle  materie
tecnologiche  e  di  altre specialita' professionali, dell'educazione
fisica e sportiva.
  Per  gli  istituti  d'arte  e  i licei artistici la ripartizione e'
effettuata  in  relazione  ai  vari  insegnamenti  plastico-visuali e
tecnico-professionali.
  I  contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati
ogni  due  anni,  nel limite della complessiva dotazione, con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione.
  Gli  ispettori  tecnici  periferici sono assegnati, con decreto del
Ministro  per  la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni
nell'ambito   di   una   regione   o  di  una  provincia,  presso  le
sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
  In  prima  applicazione  del presente decreto gli ispettori tecnici
periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici
sono  assegnati  con  le  modalita'  di  cui  al precedente comma, ed
utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia' costituivano le
circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita'.
  Per  accertamenti  relativi  ai  singoli  insegnamenti  o gruppi di
insegnamenti   possono   essere  conferiti  incarichi  ispettivi  dal
Ministro  per  la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a
personale  direttivo  e  docente  compreso  negli  elenchi  di cui al
precedente art. 12.