Art. 12. 
              Formazione delle commissioni esaminatrici 
 
  L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le
commissioni esaminatrici scegliendo: 
    a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto
dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se
preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione; 
    b) i  membri  da  un  elenco  proposto  dai  consigli  scolastici
provinciali, se  trattasi  di  concorsi  provinciali;  da  un  elenco
proposto  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  se
trattasi di concorsi regionali o nazionali. 
  Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le  persone
che abbiano fatto  parte  di  commissioni  giudicatrici  non  possono
essere nominate nel quadriennio successivo. 
  Qualora  manchino   le   proposte   e   non   si   sia   provveduto
tempestivamente  alle  integrazioni,   l'organo   competente   nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.