Art. 12. Formazione delle commissioni esaminatrici L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo: a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.