Art. 120.
    Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte

  E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
  I  direttori  degli  istituti  d'arte  assumono la denominazione di
presidi.
  Ai   presidi  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano,  salva
particolare  diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico
ed  economico  dei  presidi  degli  istituti di istruzione secondaria
superiore.