Art. 120. Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici. I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi. Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.