Art. 121. Ruoli del personale educativo Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.