Art. 121.
                    Ruoli del personale educativo

  Sono   istituiti  il  ruolo  provinciale  delle  istitutrici  degli
educandati  femminili  dello  Stato  e  il  ruolo  provinciale  degli
istitutori  dei  convitti  nazionali  e  dei  convitti  annessi  agli
istituti tecnici e professionali.
  Al  predetto  personale si applicano le disposizioni concernenti lo
stato   giuridico   ed  il  trattamento  economico  degli  insegnanti
elementari.