Art. 123. 
             Competenze per l'amministrazione dei ruoli 
                     ed in materia di quiescenza 
 
  I ruoli nazionali e provinciali sono  rispettivamente  amministrati
dal Ministero della pubblica istruzione  e  dagli  uffici  scolastici
provinciali. Gli  uffici  scolastici  provinciali  per  il  personale
appartenente ai ruoli provinciali  provvedono  a  tutti  gli  atti  e
provvedimenti di stato  giuridico  e  di  carriera,  ivi  compresi  i
trattamenti di quiescenza e di previdenza. 
  Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi
del Ministero della pubblica istruzione. 
  Dette  disposizioni  sono  estese  al  personale  dei  ruoli  degli
istituti d'arte e dei licei artistici. 
  L'attribuzione  delle  competenze  in  materia  di  trattamento  di
quiescenza e di previdenza si riferisce al personale  che  cessa  dal
servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di  quiescenza  e
di  previdenza  spettanti   al   personale   cessato   dal   servizio
anteriormente alla  data  sopra  indicata,  continueranno  ad  essere
curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della  pubblica
istruzione. 
  Alle  eventuali  riliquidazioni  dei  trattamenti   di   quiescenza
disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto  comma
provvederanno, per il personale appartenente  ai  ruoli  provinciali,
gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi  di  trattamenti
di quiescenze spettanti a personale cessato  anteriormente  ala  data
stessa.