Art. 128. Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali e' inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarita' alla data di applicazione del precedente art. 122. Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari. In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarita'; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto. Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576. I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477. I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento. Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, numero 477. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.