Art. 128. 
           Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico 
                            ed economico 
 
  Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati  in  ruoli
provinciali e' inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede
di titolarita' alla data di applicazione del precedente art. 122. 
  Le maestre istitutrici degli educandati femminili  dello  Stato  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto  devono
chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto,
l'inquadramento  nel  ruolo  delle   istitutrici   degli   educandati
femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti  elementari  della
provincia nella quale sono titolari. 
  In sede di prima applicazione  del  presente  decreto,  le  maestre
istitutrici,  che  hanno  optato  per   l'inquadramento   nel   ruolo
provinciale degli  insegnanti  elementari,  conservano  il  posto  di
insegnante elementare nell'educandato  di  titolarita';  in  caso  di
insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme  vigenti
per i maestri elementari di ruolo  trasferiti  in  altra  scuola  per
soppressione di posto. 
  Per i posti di insegnante  elementare  degli  educandati  femminili
dello Stato si  provvede  con  l'osservanza  delle  disposizioni  del
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576. 
  I censori di disciplina  dei  convitti  annessi  agli  istituti  di
istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto,  sono  inquadrati  nel  ruolo
degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti  annessi,  con
conservazione dell'attuale trattamento economico e di  carriera  sino
al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio
1973, n. 477. 
  I vice rettori aggiunti dei  convitti  nazionali,  in  servizio  di
ruolo alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento. 
  Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono  inquadrati,  anche  in  soprannumero,  nei
posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per  la
scuola elementare,  utilizzando  a  tal  fine  anche  il  contingente
previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi  del
presente comma conserva il trattamento economico  e  di  carriera  in
godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della
legge 30 luglio 1973, numero 477. 
  Gli inquadramenti previsti  dal  presente  articolo  sono  disposti
secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
concernente le norme di attuazione  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la
determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al   predetto
personale  si  ha  riguardo  all'anzianita'  maturata  nei  ruoli  di
provenienza.