Art. 129. 
 
Restituzione  ai  ruoli  di  provenienza  del  personale   ispettivo,
direttivo   e   docente    dell'istruzione    elementare    collocato
                    permanentemente fuori ruolo. 
  Entro un anno dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli
insegnanti  elementari,  i  direttori  didattici  e   gli   ispettori
scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8
della  legge  2  dicembre  1967,  n.  1213,   possono   chiedere   la
restituzione alla funzione docente, direttiva  ed  ispettiva  in  una
sede della provincia richiesta. 
  Si applicano le modalita' stabilite dal precedente art. 114.