Art. 129. Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta. Si applicano le modalita' stabilite dal precedente art. 114.