Art. 13. 
          Svolgimento del concorso per il personale docente 
 
  I concorsi per  titoli  ed  esami,  per  il  personale  insegnante,
constano di una o piu' prove scritte o pratiche, della  frequenza  di
un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. 
  Le prove scritte o pratiche  e  la  prova  orale  verteranno  sulle
discipline attinenti all'insegnamento. 
  I candidati, che  hanno  superato  le  prove  scritte  o  pratiche,
partecipano al corso di  cui  al  precedente  primo  comma,  ai  fini
dell'accertamento della preparazione professionale e delle  capacita'
attitudinali. 
  I candidati dei  concorsi  a  cattedre  nelle  scuole  d'istruzione
secondaria ed artistica,  che  hanno  superato  le  prove  scritte  o
pratiche e  siano  in  possesso  della  specifica  abilitazione,  non
partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale. 
  I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale
e si svolgono sotto la guida di una commissione  formata  da  docenti
universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio
negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da
un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani  di  studio
devono  favorire  la   conoscenza   dei   problemi   dell'educazione,
sviluppare le attitudini e  le  capacita'  professionali,  promuovere
l'approfondimento della didattica  delle  materie  d'insegnamento.  I
corsi  debbono  altresi'  prevedere  la  partecipazione   attiva   ad
esercitazioni, a seminari  e  a  gruppi  di  studio.  Possono  essere
chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle  materie  comprese
nei piani. 
  I piani di studio e le modalita'  di  attuazione  dei  corsi  e  di
formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del  Ministro
per la pubblica istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione. 
  Al termine del  corso,  ciascun  candidato  sostiene  innanzi  alla
commissione di cui al precedente quinto comma una  prova  rivolta  ad
accertare  la  preparazione  specifica,  nonche'  la   capacita'   di
rielaborazione personale e di valutazione critica dei  temi  e  delle
esperienze  sviluppate  nel  corso.  Detta   prova   consiste   nella
trattazione scritta e nella  discussione  di  un  argomento  proposto
dalla commissione in merito agli studi compiuti  nel  corso  ed  alle
esercitazioni  svolte  durante  lo  stesso,  nonche'  alle  attivita'
didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a 24  quarantesimi.  Il
candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore  a
24 quarantesimi e' ammesso alla prova  orale;  per  i  candidati  dei
concorsi  a  cattedre  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria   ed
artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante. 
  Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di  100  punti,
di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale  e  20  ai  titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti  24  su  40  in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. 
  Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento
di materie artistiche nei licei artistici  e  negli  istituti  d'arte
dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla  prova
orale, 20 ai titoli artistico-professionali e  20  ad  altri  titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti  18  su  30  in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. 
  Le prove d'esame del  concorso,  i  relativi  programmi,  i  titoli
valutabili e i relativi  punteggi  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il  Consiglio  nazionale
della pubblica istruzione.