Art. 130. 
           Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione 
                          all'insegnamento 
 
  Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad
essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli  di
studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Parimenti  continuano  ad  avere  valore
abilitante i titoli di studio cui tale valore e'  riconosciuto  dalle
predette vigenti  disposizioni.  Nei  casi  da  queste  previsti,  si
prescinde dal possesso di una specifica abilitazione. 
  Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie  di  primo
grado,  conseguite  anteriormente  all'attuazione  della   legge   15
dicembre 1955, n.  1440,  sono  valide  ai  fini  dell'ammissione  ai
concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente
decreto, nelle scuole secondarie  di  ogni  ordine  e  grado  per  le
discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.