Art. 131. 
           Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi 
                           per istitutori 
 
  Ai fini della maturazione del requisito  di  cui  alla  lettera  c)
dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore  assistente  nei
convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione  a  carico  degli
educandati femminili dello Stato  e  di  censore  di  disciplina  nei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e  professionale
sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a  posti  di
istitutore e di istitutrice. 
  Al primo concorso per soli titoli, che sara' indetto, ai sensi  del
presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato,  e  nei  convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali,  possono  partecipare,
rispettivamente, gli  istitutori  e  le  istitutrici  assistenti  dei
convitti  nazionali  e  le  maestre  istitutrici   degli   educandati
femminili dello Stato, i censori di  disciplina  non  di  ruolo,  dei
collegi  annessi  agli  istituti  tecnici  e  professionali,  e  agli
istituti e scuole  speciali  statali,  che  abbiano  prestato,  nelle
corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole. 
  In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in  ruolo
degli istitutori e delle istitutrici,  gli  incarichi  relativi  sono
conferiti al personale che abbia  prestato  servizio  senza  demerito
nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.