Art. 132.
                      Commissioni esaminatrici

  Fino  a  quando  non  sia  possibile  chiamare  a  far  parte delle
commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra
il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra
gli  istitutori  e  le  istitutrici  dei  convitti  nazionali,  degli
educandati  femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi
per  titoli  ed  esami  e  di quelli per soli titoli relativi a detto
personale sono nominati:
    a)  come  membri  di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la
scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della
scuola elementare;
    b)  come  membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per
il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un
vice  rettore  dei  convitti nazionali, una maestra istitutrice degli
educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie
degli istituti tecnici e professionali;
    c)  come  membri  di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la
scuola  materna,  un  ispettore  tecnico del contingente della scuola
elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
  I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalita'
stabilite dal precedente art. 12.