Art. 133.
          Norme particolari per concorsi a posti direttivi

  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e'  indetto un
concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e
disponibili,  determinati  secondo  le modalita' di cui al precedente
art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria,
dei  licei  artistici  e  degli  istituti  d'arte.  Tale  concorso e'
riservato  al  personale  insegnante  di ruolo nelle predette scuole,
incaricato  da  almeno  due  anni della presidenza dei corrispondenti
tipi  di  istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente
decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
  Con  decreto  del  Ministro  per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  sono  stabiliti i
titoli  valutabili,  il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che
non  puo'  essere  superiore  a  50  sui 100 punti complessivi, e gli
argomenti  del  colloquio,  relativi  al concorso riservato di cui al
precedente primo comma.
  Alla  prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico
che  sara'  bandito  dopo  la  data di entrata in vigore del presente
decreto,  saranno  ammessi  i  candidati che in precedenti concorsi a
posti  di  direttore  didattico  non  siano  stati ammessi alla prova
orale,  avendo  riportato nella prova scritta di cultura generale una
votazione  non  inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione
scolastica  una  votazione  non inferiore a sei decimi. Il voto della
prova    scritta    di   cultura   generale   sara'   rapportato   in
trentacinquesimi.