Art. 135. 
       Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari 
 
  Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti  di  maestri
elementari fino a quando non saranno state  esaurite  le  graduatorie
provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive
modificazioni, le  quali  non  saranno  ulteriormente  aggiornate  ed
integrate dopo l'entrata in vigore del  presente  decreto,  salva  la
facolta'  degli  aspiranti  inclusi  nelle  graduatorie   stesse   di
chiedere, per una sola volta, entro  un  triennio,  il  trasferimento
definitivo  alla  graduatoria  di  altre  province,  anche  se   esse
risultino utilizzate per intero. 
  L'utilizzazione  delle  predette  graduatorie   e'   disposta   per
un'aliquota di posti pari al 50%  di  quelli  vacanti  e  disponibili
all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975. 
  Sono  abrogate  le  disposizioni  concernenti   la   formazione   e
l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge
25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.