Art. 136. 
       Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie 
 
  Non possono  essere  indetti  concorsi  per  titoli  ai  sensi  del
presente decreto,  fino  a  quando  non  saranno  state  esaurite  le
graduatorie nazionali per gli istituti  e  le  scuole  di  istruzione
secondaria ed artistica, gia'  compilate  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio  1961,  n.
831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965,  n.  336,  25  luglio
1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968,  n.  359,  2
aprile 1968, n. 468, nonche' quelle da compilare ai sensi dell'art. 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. 
  L'utilizzazione  delle  predette  graduatorie   e'   disposta   per
un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti  e
disponibili all'inizio di ogni  anno  scolastico  a  partire  dal  1°
ottobre 1975. 
  Salvo quanto  disposto  dai  precedenti  commi,  sono  abrogate  le
disposizioni concernenti  la  formazione  di  graduatorie  permanenti
previste dalle citate leggi.