Art. 14. Prove d'esame per il personale educativo Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40. La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.