Art. 14.
              Prove d'esame per il personale educativo

  Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano
di una prova scritta e di un colloquio.
  Le  commissioni  giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da
attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
  Sono  ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova
scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
  Il  colloquio  si  intende superato se il candidato abbia riportato
una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
  La  prova  di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i
relativi  punteggi  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.