Art. 15.
          Graduatoria dei concorsi per il personale docente

  Le  commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente,
dopo  la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione
dei  titoli  dei soli candidati che hanno riportato una votazione non
inferiore   a   punti   48  su  80  o,  per  i  concorsi  a  cattedre
d'insegnamento  di  materie  artistiche  nei  licei artistici e negli
istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.
  La  graduatoria  e'  compilata  sulla  base  della  somma  dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  o  pratiche e nelle prove orali, di
quello  conclusivo  del corso e del punteggio assegnato per i titoli.
Per  i  candidati  di  cui  al quarto comma del precedente art. 13 va
computato,  in  sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di
abilitazione rapportato in quarantesimi.
  Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri
di  preferenza  stabiliti  dall'art.  5 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Le  graduatorie  sono approvate, sotto condizione dell'accertamento
dei  requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che
ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
  Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
  Coloro  che risultano compresi in posizione non utile per la nomina
hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori
che  rinunzino  alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.