Art. 16.
         Graduatorie dei concorsi per il personale educativo

  Le   commissioni   giudicatrici   dei  concorsi  per  il  personale
educativo,  dopo  la conclusione delle prove di esame, procedono alla
valutazione  dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle
prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.
  La  graduatoria  e' compilata sulla base della somma dei voti delle
prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
  Nei  casi  di  parita'  di  punteggio  complessivo,  si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Le  graduatorie  sono approvate, sotto condizione dell'accertamento
dei  requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che
ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
  Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
  Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina,
hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori
che  rinunzino  alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.