Art. 17.
                             Esclusione

  L'esclusione  dal  concorso  per  titoli  ed  esami e' disposta per
difetto  dei  requisiti  o  per  intempestivita'  della  domanda o di
documenti  la  cui  presentazione  sia  richiesta dal bando a pena di
decadenza.
  L'esclusione e' disposta dall'organo che ha indetto il concorso con
provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.