Art. 17. Esclusione L'esclusione dal concorso per titoli ed esami e' disposta per difetto dei requisiti o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. L'esclusione e' disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.