Art. 18. Periodicita' dei concorsi e posti conferibili I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.