Art. 18. 
            Periodicita' dei concorsi e posti conferibili 
 
  I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il  31  dicembre,
ad anni alterni. 
  Sono messi a concorso, nella misura  del  cinquanta  per  cento,  i
posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre  dell'anno
al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.