Art. 2.
                          Funzione docente

  La   funzione   docente  e'  intesa  come  esplicazione  essenziale
dell'attivita'  di  trasmissione  della  cultura,  di contributo alla
elaborazione  di  essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale   processo   e  alla  formazione  umana  e  critica  della  loro
personalita'.
  I  docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il
loro  normale  orario  di  insegnamento, espletano le altre attivita'
connesse  con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
alla  natura  dell'attivita'  didattica  e  della  partecipazione  al
governo della comunita' scolastica.
  In particolare, essi:
    a)  curano  il  proprio  aggiornamento culturale e professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
    b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte;
    c)  partecipano  alla  realizzazione  delle  iniziative educative
della scuola, deliberate dai competenti organi;
    d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi;
    e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti.