Art. 21. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale, regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10. Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.