Art. 21.
            Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

  I  concorsi  per  soli  titoli  sono  indetti  in sede provinciale,
regionale  o  nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione
educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10.
  Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative
ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.