Art. 22. Valutazione dei titoli Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attivita' didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici. Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia e' valutato per meta' rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso. Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura e' operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.