Art. 22.
                       Valutazione dei titoli

  Nei  concorsi  per  soli  titoli le commissioni dispongono di cento
punti,  dei  quali trenta vanno attribuiti all'attivita' didattica ed
educativa   ed   i  rimanenti  ai  titoli  culturali,  professionali,
scientifici, tecnici ed artistici.
  Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica ed educativa, il
servizio  prestato  in  diverso  tipo  di  scuola  o  di  istituzione
educativa  o  per  diversa  materia  e' valutato per meta' rispetto a
quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso.
  Per  gli  anni  in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione
disciplinare  superiore  alla  censura  e'  operata una detrazione di
punteggio  secondo  i  criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo
comma  del  presente  articolo,  salvo  che  non  sia  intervenuta la
riabilitazione.
  I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo,
e  i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.