Art. 23. Periodicita' dei concorsi Compilazione e aggiornamento delle graduatorie I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni. Le commissioni procedono alla compilazione della graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento biennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto alla modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa nonche' culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purche' presentati nel termine di cui al bando di concorso. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. Le graduatorie del primo concorso per soli titoli e quelle che vengono aggiornate al termine delle operazioni di ciascun concorso successivo sono approvate con decreto del provveditore agli studi, dei soprintendenti scolastici regionali o interregionali o del Ministro per la pubblica istruzione a seconda che trattasi di concorsi indetti in sede provinciale, regionale o nazionale. Il provvedimento ha carattere definitivo. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi, con esclusione di qualsiasi riserva di posti, per una aliquota pari al quaranta per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico. L'aggiornamento della posizione di graduatoria non e' ammesso per coloro che siano risultati vincitori del concorso ed abbiano rinunciato alla nomina. La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in altri concorsi per titoli. Non e' consentita l'inclusione in piu' di una graduatoria relativa al medesimo insegnamento.