Art. 23. 
                      Periodicita' dei concorsi 
           Compilazione e aggiornamento delle graduatorie 
 
  I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono
indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni. 
  Le commissioni procedono alla  compilazione  della  graduatoria  in
base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. 
  Nei casi  di  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri  di
preferenza stabiliti  dall'art.  5  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Le graduatorie  hanno  carattere  permanente  e  sono  soggette  ad
aggiornamento biennale. A tal fine,  nei  concorsi  per  soli  titoli
successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del  presente
decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base
al punteggio complessivo,  mentre  i  concorrenti  gia'  compresi  in
graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto  alla  modifica  del
punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita'
didattica ed educativa nonche' culturale, professionale, scientifica,
tecnica ed artistica, purche' presentati nel termine di cui al  bando
di concorso. 
  A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo  a
preferenza,  precede   nella   graduatoria   permanente   chi   abbia
partecipato al concorso meno recente. 
  Le graduatorie del primo concorso per  soli  titoli  e  quelle  che
vengono aggiornate al termine delle operazioni  di  ciascun  concorso
successivo sono approvate con decreto del  provveditore  agli  studi,
dei  soprintendenti  scolastici  regionali  o  interregionali  o  del
Ministro per  la  pubblica  istruzione  a  seconda  che  trattasi  di
concorsi indetti in  sede  provinciale,  regionale  o  nazionale.  Il
provvedimento ha carattere definitivo. 
  Le graduatorie dei concorsi per soli titoli,  di  cui  al  presente
decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i
candidati vi risultino compresi, con esclusione di qualsiasi  riserva
di posti, per una aliquota pari  al  quaranta  per  cento  dei  posti
vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico. 
  L'aggiornamento della posizione di graduatoria non e'  ammesso  per
coloro  che  siano  risultati  vincitori  del  concorso  ed   abbiano
rinunciato alla nomina. 
  La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli  non
costituisce  elemento  valutabile  nei  corrispondenti  concorsi  per
titoli ed esami ed in altri concorsi per titoli. 
  Non e' consentita l'inclusione in piu' di una graduatoria  relativa
al medesimo insegnamento.