Art. 27.
                 Scuole secondarie di secondo grado

  Ai  concorsi  a  posti  di  preside  di  liceo  classico,  di liceo
scientifico,  di  istituto  magistrale,  di  istituti  tecnici  e  di
istituti  professionali,  esclusi  quelli  di  cui al terzo comma del
presente  articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti
ai  ruoli  del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto
direttivo,  nonche' gli insegnanti laureati che, nominati per effetto
di  concorso  unico  valevole  per  piu' tipi di scuole e istituti di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado e di istruzione artistica,
abbiano  titolo  al  passaggio  a cattedre d'insegnamento del tipo di
scuola o istituti cui si riferisce il posto direttivo.
  Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo della
scuola  media,  i  vice  rettori  dei  convitti  nazionali  e le vice
direttrici  degli  educandati  femminili dello Stato, che nelle prove
d'esame  di  un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi.
  Ai  concorsi  a  posti  di  preside  degli istituti tecnici agrari,
industriali   e   nautici   e   degli   istituti   professionali  per
l'agricoltura,  per  l'industria  e  l'artigianato e per le attivita'
marinare  sono  ammessi  gli  insegnanti  appartenenti  ai  ruoli dei
rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
l'ammissione  ai  concorsi  a  cattedre  di  materie  tecniche  degli
istituti stessi.
  Gli  insegnanti  di  materie non tecniche degli istituiti di cui al
precedente  comma  sono  ammessi ai concorsi indicati nel primo comma
del presente articolo, purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre
di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.