Art. 27. Scuole secondarie di secondo grado Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche' gli insegnanti laureati che, nominati per effetto di concorso unico valevole per piu' tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica, abbiano titolo al passaggio a cattedre d'insegnamento del tipo di scuola o istituti cui si riferisce il posto direttivo. Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita' marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi. Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituiti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.