Art. 28.
                 Licei artistici ed istituti d'arte

  Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti
d'arte  sono  ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche,  professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte
applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti  d'arte,  forniti  di  laurea  o del diploma di accademia di
belle arti.
  Si  prescinde  dal  possesso  dei  titoli  di  studio  indicati nel
precedente  comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non
sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente art. 7.