Art. 29.
                       Istituiti di educazione

  Ai  concorsi  a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice
direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato,  sono ammessi
rispettivamente  gli  istitutori  e  le  istitutrici  delle  predette
istituzioni,  forniti  di  laurea  e di abilitazione all'insegnamento
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria,  che  abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni
effettivamente  prestato nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento  con  un  servizio  di  almeno cinque anni effettivamente
prestato.  Partecipano  inoltre  gli insegnanti di ruolo nelle scuole
elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli
istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  che abbiano prestato
almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio  di  ruolo, nonche' gli
insegnanti  di  ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno
cinque  anni  di  servizio  effettivo  nelle  scuole  ed  istituti di
istruzione secondaria ed artistica.
  Ai  concorsi  a  posti  di  rettore  dei  convitti  nazionali  e di
direttrice  degli  educandati  femminili  dello  Stato  sono  ammessi
rispettivamente  i  vice  rettori e le vice direttrici con anzianita'
nel  relativo  ruolo  di  almeno  due anni di servizio effettivamente
prestato.