Art. 3.
                         Funzione direttiva

  Il  personale  direttivo  assolve  alla funzione di promozione e di
coordinamento  delle  attivita'  di circolo o di istituto; a tal fine
presiede  alla  gestione  unitaria  di  dette  istituzioni,  assicura
l'esecuzione  delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le   specifiche   funzioni   di  ordine  amministrativo,  escluse  le
competenze  di  carattere contabile, di ragioneria e di economato che
non  implichino  assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni
di ordine amministrativo.
  In particolare, al personale direttivo spetta:
    a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
    b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina
degli  alunni,  il  comitato  per  la  valutazione del servizio degli
insegnanti,  i  consigli  di  interclasse  o  di  classe,  la  giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
    c)  curare  l'esecuzione  delle  deliberazioni prese dai predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
    d)  procedere  alla  formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse  dei  singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base
dei  criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
    e)   promuovere   e   coordinare,  nel  rispetto  della  liberta'
d'insegnamento,  insieme  con  il  collegio dei docenti, le attivita'
didattiche,  di  sperimentazione  e  di aggiornamento nell'ambito dei
circoli o dell'istituto;
    f)  adottare  o proporre, nell'ambito della propria competenza, i
provvedimenti  resi necessari da inadempienze o carenze del personale
docente e non docente;
    g)  coordinare  il  calendario  delle  assemblee  nel  circolo  o
nell'istituto;
    h)  tenere  i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue
articolazioni  centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno
competenze  relative  al  circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
    i)  curare  i  rapporti con gli specialisti che operano sul piano
medico e socio-psico-pedagogico;
    l)  curare  l'attivita'  di  esecuzione  delle norme giuridiche e
amministrative  riguardanti  gli  alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza   sull'adempimento  dell'obbligo  scolastico,  l'ammissione
degli  alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e
del  calendario,  la  disciplina  delle  assenze,  la concessione dei
congedi  e  delle  aspettative,  l'assunzione  dei  provvedimenti  di
emergenza  e  di  quelli  richiesti  per garantire la sicurezza della
scuola.
  Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e
dei   vice-rettori  dei  convitti  nazionali  e  delle  direttrici  e
vice-direttrici  degli  educandati  femminili  dello  Stato, salvo le
modifiche  derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni
degli ispettori scolastici.
  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento del titolare, la funzione
direttiva  e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o
dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.  416,  relativo
all'istituzione  e  riordinamento  di  organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.