Art. 30.
                          Bandi di concorso

  I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle
istituzioni  educative  sono  indetti  entro  il  30  giugno, ad anni
alterni,  per  i  posti  che  si prevedono vacanti e disponibili al 1
ottobre  dell'anno  in  cui  viene  indetto  il  concorso e di quello
successivo.
  I  bandi  stabiliscono  le  modalita'  di partecipazione, le lauree
valide  per  i  concorsi e il termine di presentazione delle domande,
dei  titoli  di  ammissione,  dei  titoli valutabili e delle relative
tabelle  di  valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi
di esame.