Art. 30. Bandi di concorso I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo. I bandi stabiliscono le modalita' di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.