Art. 31.
                    Competenza ad emanare i bandi

  I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione,  il  quale  puo' disporre che i concorsi siano effettuati
sulla  base di una ripartizione regionale od interregionale di posti,
con   procedura   curata  dai  soprintendenti  scolastici  e  con  la
formazione di distinte graduatorie.