Art. 32.
                      Commissioni esaminatrici

  Le  commissioni  dei  concorsi  previsti  dal  presente  capo  sono
nominate  con  decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono
composte da:
    a) un professore universitario, con funzione di presidente;
    b)  un  ispettore  tecnico del contingente relativo al settore di
scuola cui si riferisce il concorso;
    c)  due  direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
    d)  un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
  I  membri  di  cui  alle  lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
universitari  ed il personale direttivo che abbia superato il periodo
di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12.
  Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.