Art. 32. Commissioni esaminatrici Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: a) un professore universitario, con funzione di presidente; b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso; c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12. Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.