Art. 33.
                    Prove di esame e valutazione

  I  concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e
di  una  prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacita'
del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
  Le  commissioni  dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare
alla  prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi
alla  prova  orale  coloro  che hanno riportato almeno punti 28 su 40
assegnati alla prova scritta.
  Nei  concorsi  a  posti  di  preside  dei  licei  artistici e degli
istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da  assegnare  alla prova scritta 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
  Sono  inclusi  in  graduatoria  gli  aspiranti  che hanno riportato
almeno  56  degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno
di  punti  28  su  40  in  ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
  La  prova  scritta  verte su problematiche attinenti alle finalita'
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola  o  istituzione  educativa  cui si riferisce il concorso, e ai
mezzi  per  perseguirle;  la  prova  orale  verte  sugli  aspetti  di
carattere  socio-culturale  e  pedagogico dell'azione direttiva nella
scuola,   nonche'   sull'ordinamento   scolastico   e   la   relativa
legislazione.