Art. 35. Graduatorie Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nello ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie. I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nello ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.