Art. 35.
                             Graduatorie

  Le  graduatorie  dei  concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate   sulla   base   del   punteggio  risultante,  per  ciascun
concorrente,  dalla  somma  dei voti riportati nelle prove di esame e
dei punti assegnati per i titoli.
  Nei  casi  di  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri di
preferenza  stabiliti  dall'art.  5  del  testo  unico  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Oltre  al  punteggio complessivo deve essere distintamente indicata
per ogni concorrente la votazione di esame.
  Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del Ministro per la
pubblica  istruzione  e  sono  utilizzabili,  nello  ordine  in cui i
concorrenti  vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti
messi  a  concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari
categorie.
  I  concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti
messi  a  concorso  hanno  diritto, nello ordine della graduatoria, a
surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati
decaduti,  entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.