Art. 4.
                         Funzione ispettiva

  La  funzione  ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro
per  la  pubblica  istruzione,  e  nel  quadro  delle  norme generali
sull'istruzione,  alla  realizzazione delle finalita' di istruzione e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
  Essa  e' esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli
ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori
tecnici periferici in campo regionale o provinciale.
  Gli  ispettori  tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le
attivita'  di  aggiornamento  del personale direttivo e docente delle
scuole  di  ogni ordine e grado formulano proposte e pareri in merito
ai  programmi  di  insegnamento  e  di  esame  e al loro adeguamento,
all'impiego   dei   sussidi   didattici   e   delle   tecnologie   di
apprendimento,  nonche'  alle  iniziative  di  sperimentazione di cui
curano   il   coordinamento;  possono  essere  sentiti  dai  consigli
scolastici  provinciali  in  relazione  alla  loro funzione; svolgono
attivita'  di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
scolastiche  ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la
pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.
  Gli  ispettori  tecnici  svolgono  altresi' attivita' di studio, di
ricerca  e  di  consulenza  tecnica  per  il  Ministro,  i  direttori
generali,  i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
  Al  termine  di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una
relazione  sull'andamento  generale  dell'attivita'  scolastica e dei
servizi.