Art. 40. 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  Le commissioni dei concorsi  a  posti  di  ispettore  tecnico  sono
nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione  e  sono
composte da: 
    a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che  professino
una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi; 
    b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica  istruzione
con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore; 
    c) un ispettore tecnico centrale. 
  Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e  i
licei artistici, i membri di cui  alla  lettera  a)  sono  scelti,  a
seconda del tipo di concorso, anche tra  i  direttori  ed  i  docenti
delle  accademie  di  belle  arti,  dei   conservatori   di   musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia  nazionale  d'arte
drammatica. 
  Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera  a)  del
precedente primo comma.