Art. 41. 
              Prove di esame e valutazione nei concorsi 
               a posti di ispettori tecnici periferici 
 
  I concorsi per  titoli  ed  esami  a  posti  di  ispettore  tecnico
periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale. 
  Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui  45  da
attribuire alle  prove  scritte,  25  alla  prova  orale  e  30  alla
valutazione dei titoli. 
  Sono ammessi alla prova orale i  candidati  che  abbiano  riportato
nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti  36  su
45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.  La  prova
orale si intende superata dai candidati  che  abbiano  riportato  una
votazione non inferiore a punti 20 su 25. 
  Nei concorsi relativi ai  contingenti  per  le  scuole  materna  ed
elementare,   la   prima   prova   scritta    verte    su    problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di  scuola;  la
seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la  terza
sugli ordinamenti scolastici  italiani  ed  esteri,  con  particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea. 
  Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media,  per  gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti
d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su  problemi
pedagogico-didattici;  la  seconda  su   argomenti   attinenti   alle
discipline  comprese  nei  settori  di  insegnamenti   indicati   dal
successivo  articolo  119;  la  terza  sugli  ordinamenti  scolastici
italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
Comunita' europea. 
  La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di  elaborazione
personale e di valutazione critica dei candidati, anche  mediante  la
discussione  sugli  argomenti  delle  prove  scritte,  nonche'  sulla
legislazione scolastica italiana. 
  La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei  riguardi  dei
candidati che abbiano superato la prova orale. 
  Con decreto del Ministro per la  pubblica  istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,  sono  stabiliti  i
programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.