Art. 43.
                             Graduatorie

  Le  graduatorie  dei  concorsi  a  posti  di ispettore tecnico sono
approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
  Nelle  graduatorie  i  concorrenti,  che hanno superato le prove di
esame  o  il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in
base  al  punteggio  risultante  dalla  somma  dei  voti  delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
  A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri  di preferenza
stabiliti  dall'art.  5  del  testo  unico  approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni e integrazioni.
  I  candidati  collocati  in  graduatoria  in posizione eccedente il
numero  dei  posti  messi  a concorso hanno titolo, nell'ordine della
graduatoria,  a  surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
siano  dichiarati  decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.