Art. 43. Graduatorie Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.