Art. 44.
                             Esclusioni

  Nei  limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi
a  posti, del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato
del  Ministro  per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino
sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo
la   nomina  nei  ruoli  del  personale  della  scuola,  la  sanzione
disciplinare  superiore  alla  censura,  salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.