Art. 45. 
                Reclutamento del personale insegnante 
 
  Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  insegnante  della  scuola
materna,  della  scuola  elementare,  degli  istituti  e  scuole   di
istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei  licei  artistici
con lingua di insegnamento slovena nelle province  di  Trieste  e  di
Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
titoli a norma del presente decreto. 
  A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli. 
  Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di  lingua  italiana  e  di
lingua e lettere italiane negli  istituti  e  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e' richiesta adeguata  conoscenza  della  lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi  per  titoli
ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per  soli  titoli,  con  un
colloquio dinanzi ad una  commissione  di  tre  membri  nominata  dal
soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 
  Sono esonerati  dal  colloquio  di  cui  al  precedente  comma  gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno  tre  anni
nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. 
  Nei concorsi a posti di insegnante della  scuola  materna  e  della
scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione  secondaria  e
degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle  di  lingua
italiana e di lingua e lettere italiane le  prove  dei  concorsi  per
titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi  per  soli
titoli  sono  ammessi  esclusivamente  coloro  che   hanno   maturato
l'anzianita' di servizio di cui alla lettera c)  dell'art.  19  nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena.