Art. 46. 
            Bandi di concorso e commissioni esaminatrici 
 
  I concorsi per la scuola materna e per  la  scuola  elementare  con
lingua di insegnamento slovena sono provinciali e  sono  indetti  dai
provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i  concorsi  per  la
scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione  secondaria  di
secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con  lingua
di  insegnamento  slovena  sono  regionali   e   sono   indetti   dal
soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. 
  I  predetti  organi   approvano   le   relative   graduatorie   con
provvedimenti aventi carattere definitivo. 
  Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di  quelle  dei  concorsi
per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
sono formate da personale che abbia  piena  conoscenza  della  lingua
slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.