Art. 46. Bandi di concorso e commissioni esaminatrici I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.