Art. 47. Reclutamento del personale insegnante Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca. Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.