Art. 47. 
                Reclutamento del personale insegnante 
 
  Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  insegnante  della  scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e  degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento  tedesca
e delle scuole elementari, secondarie e  artistiche  delle  localita'
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. 
  A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
tedesca e,  limitatamente  alle  scuole  delle  localita'  ladine,  i
cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del  Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116. 
  Ai concorsi per l'accesso  al  ruolo  degli  insegnanti  di  lingua
italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai  concorsi  a
cattedre di lingua italiana e di  lingua  e  lettere  italiane  negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti  d'arte  e
licei artistici in  lingua  tedesca  sono  ammessi  esclusivamente  i
cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in  un  colloquio
dinanzi  ad  apposita  commissione  di  tre  membri,   nominata   dal
competente intendente  scolastico  di  Bolzano,  adeguata  conoscenza
della lingua tedesca.  Sono  esonerati  dal  predetto  colloquio  gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno  tre  anni
nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca. 
  Ai concorsi per l'accesso  al  ruolo  degli  insegnanti  di  lingua
tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai  concorsi  a
cattedre di lingua tedesca e di lingua e  letteratura  tedesca  negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti  d'arte  e
nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente  i
cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino  in  un  colloquio
dinanzi  ad  apposita  commissione  di  tre  membri,   nominata   dal
sovrintendente  scolastico  di  Bolzano,  adeguata  conoscenza  della
lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli  aspiranti
che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento italiana. 
  Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad
eccezione di quelli per l'insegnamento  dell'italiano,  le  prove  si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono  ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio  di
cui  alla  lettera  c)  dell'art.  19  nelle  scuole  con  lingua  di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.