Art. 48. 
            Bandi di concorso e commissioni esaminatrici 
 
  I concorsi di cui al precedente articolo sono  provinciali  e  sono
indetti dai competenti intendenti scolastici. 
  Le graduatorie  sono  approvate  dagli  intendenti  scolastici  con
provvedimenti aventi carattere definitivo. 
  Le commissioni esaminatrici dei concorsi a  posti  di  insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle  dei  concorsi
per il  ruolo  degli  insegnanti  di  lingua  italiana  nelle  scuole
elementari  in  lingua  tedesca  e  di  quelle   dei   concorsi   per
l'insegnamento di lingua italiana e  di  lingua  e  lettere  italiane
negli istituti e scuole di istruzione  secondaria  e  negli  istituti
d'arte e licei artistici, sono formate, di  norma,  da  personale  di
lingua materna tedesca. 
  Le commissioni esaminatrici dei concorsi a  posti  di  insegnamento
nelle scuole delle localita' ladine  sono  formate  da  personale  di
madre  lingua  corrispondente  a  quella  nella  quale  e'  impartito
l'insegnamento cui si riferisce il concorso.