Art. 49.
                Reclutamento del personale direttivo

  Ai  concorsi  a  posti  di personale direttivo delle scuole di ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena,  o  con  lingua  di  insegnamento  tedesca o delle localita'
ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo
delle  rispettive  scuole  od  istituzioni  in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto.
  Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono
regionali  e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia  Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca
o  delle  localita'  ladine  sono  provinciali  e  sono  indetti  dai
competenti intendenti scolastici.
  Gli  organi  predetti  approvano  le  graduatorie con provvedimenti
aventi carattere definitivo.