Art. 51. Prove di esame e valutazione dei titoli Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.