Art. 51.
               Prove di esame e valutazione dei titoli

  Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio
nazionale  della  pubblica  istruzione, stabilisce per i concorsi per
titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del
personale  direttivo  delle  scuole ed istituzioni di cui al presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
  Con  lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi
per soli titoli a posti del personale insegnante.