Art. 52.
                               Rinvio

  Per  tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo,
valgono  le  norme  degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV
del  presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e
alle  scuole  delle localita' ladine, le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 gennaio 1973, n. 116, contenente le
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.