Art. 52. Rinvio Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle localita' ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.