Art. 54. 
                      Esonero dall'insegnamento 
 
  Il personale  direttivo  e  insegnante  puo'  essere  esonerato,  a
domanda,  dagli  obblighi  di  servizio  per  tutto  il  periodo   di
partecipazione ai lavori delle commissioni. 
  Se detti lavori si  concludono  dopo  il  31  marzo,  il  personale
insegnante,  eventualmente  esonerato,  che   nel   corso   dell'anno
scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre  mesi,
riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o  qualora  i
lavori della commissione si  concludano  dopo  il  30  aprile,  viene
utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o
nei corsi di recupero e di sostegno. 
  Il posto occupato dal personale esonerato non puo' essere conferito
per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.